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GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING
DECISIONE
sul ricorso proposto da William Gennaro Uzzi la decisione della Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 29.9.2005 (Com. Uff. n. 9/C del 29 settembre Osserva il Collegio che dagli atti del procedimento e dei giudizi svoltisi dinanzi agli organi di giustizia federale di primo e secondo grado risulta che il 17 aprile 2005, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Taranto – Igea Virus, valida per il campionato di serie C2, il medico sociale della squadra tarantina, dott. William Uzzi, somministrava ai calciatori Silvestri e Sergi, sorteggiati per il controllo antidoping e già presenti all’interno dei locali adibiti all’accertamento, una compressa di Lasix (sostanza vietata in quanto contenente quale principio attivo il furosemide appartenente alla classe dei diuretici categoria S5 lista WADA 2005), motivando tale assunzione con la difficoltà ad urinare da parte di entrambi gli atleti e quindi con la finalità di forzare la diuresi. Ad avviso del ricorrente, l’indicazione di somministrare la sostanza vietata era dovuta anche all’intento di far fronte allo stato di necessità in cui si sarebbero trovati i due calciatori sorteggiati per il controllo antidoping. Le condizioni soggettive dei due atleti (“sintomi di vomito e dolori addominali”) imponevano una decisione immediata ed il sanitario, trovandosi dinanzi ad una situazione di emergenza, avrebbe provveduto “con scienza e coscienza”. Dinanzi a tale argomentazione difensiva, questo Collegio ha ritenuto necessario nominare due periti (il prof. Caprino ed il prof. Pichi, cattedratici di indubbia fama con particolare esperienza nel settore del doping) al fine di accertare se la situazione di fatto, quale quella descritta dal medico, potesse assumere i connotati dello stato di necessità, così ritenendosi “necessitata” l’assunzione della sostanza vietata da parte dei calciatori. Ebbene, a tale interrogativo, secondo la miglior scienza ed esperienza medica e secondo quanto precisato dai periti con argomentazioni dotate di supporto scientifico e logico, deve darsi risposta negativa: “non esiste nessuna indicazione terapeutica che bisogna far assumere furosemide per assunzione volontaria e orale di acqua . nemmeno un’eventuale presenza di vomito e di dolori addominali può giustificare l’assunzione di un diuretico”. “Il lasix serve esclusivamente per l’eliminazione di liquidi già assorbiti e non di masse d’acqua ancora presenti nell’apparato gastro intestinale”. Di conseguenza, essendo avvenuta la somministrazione, a detta anche degli stessi atleti, proprio dopo che questi avevano assunto notevoli quantità di acqua, l’indicazione terapeutica del dott. Uzzi, secondo cui occorreva somministrare un diuretico, risulta non solo inutile, ma sfornita del tutto di adeguato supporto medico- Va anche precisato, inoltre, che, nel caso di specie, non risultano assolutamente presenti gli estremi fattuali dello stato di necessità. Il calciatore Silvestri afferma che, a seguito dell’assunzione di quasi tre litri d’acqua, “avvertivo dolori all’altezza dello stomaco”. Sergi, invece, ha precisato di avere anche lui assunto quasi tre litri di acqua “tanto che ho Ebbene, la sintomatologia dichiarata dai calciatori non appare verosimile e comunque non è assolutamente idonea a concretizzare quella situazione di grave pericolo alla vita e all’integrità fisica della persona che è richiesta dall’ordinamento perché si possa validamente invocare l’esimente dello stato di necessità. Mai gli atleti si trovarono in una situazione tale da dover richiedere l’intervento urgente, non differibile e non sostituibile da parte di un sanitario: i calciatori “parteciparono” alla discussione che vide contrapposto il dott. Uzzi ed il dott. Grassi, ispettore medico addetto al controllo antidoping sulla possibilità di somministrare il farmaco vietato; chiesero spiegazioni sulle conseguenze dell’assunzione; interloquirono sia con il dott. Uzzi che con il dott. Grassi; il calciatore Silvestri dopo aver assunto la compressa, dichiarò anche che era disponibile a “vomitare” per espellerla; entrambi gli atleti continuarono, dopo avere assunto la compressa, ad assumere acqua sino alla minzione; lasciarono volontariamente lo stanza destinata ai controlli anti- Nessun pericolo di vita e all’integrità fisica corsero, quindi, gli atleti di guisa che dovesse loro somministrarsi un farmaco (del tipo salva vita), tanto più un farmaco non idoneo come quello indicato dal dott. Uzzi. Risulta quindi provata la violazione al regolamento antidoping da parte del dott. Uzzi e sul punto risultano pienamente condivisibili le motivazione della Corte di Appello Federale della F.I.G.C. “ laddove osserva che è veramente difficile propendere per la tesi che in occasione di una conclamata difficoltà ad urinare, nonostante l’ingestione di grandi quantitativi di liquidi, possa assumere ruolo di efficace ed immediato ausilio l’assunzione di una compressa di diuretico (con i relativi tempi di assorbimento) e che anche per tali motivi è altrettanto difficoltoso ipotizzare uno stato di necessità giuridicamente rilevante, quel che conta è che è stata riscontrata nel referto relativo ai campioni biologici degli atleti la furosemide, ovvero un diuretico, sostanza di per sé vietata in quanto agente mascherante e questo senza regolare procedura medica di autorizzazione ed esenzione a fini terapeutici. Né, ai fini della sussistenza dell’illecito per doping, è necessario dimostrare che la indicazione del medico di far assumere il diuretico ai calciatori sia avvenuto per mascherare la presenza di altre sostanze vietate e, quindi, per eludere il controllo antidoping. Costituisce violazione del regolamento antidoping, ai sensi dell’art. 1.9, la somministrazione ad un atleta di una sostanza vietata. Se ciò avviene da parte di chi esercita la professione medica, il fatto illecito deve considerarsi aggravato (di conseguenza nell’atto di deferimento doveva essere richiesta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 19.4.2. aumentata per la presenza della circostanza aggravante di tipo Nel caso di specie, poi, concorre a smentire ulteriormente la tesi difensiva del ricorrente anche quanto accaduto nel corso della successiva gara Taranto- Rende del 24 aprile 2005. In quell’occasione il calciatore Signorile, sorteggiato per il controllo antidoping, risultava positivo per furosemide, sostanza identica a quella rilevata nel corso del controllo del 17 aprile effettuato nei confronti dei calciatori Sergi e Silvestri. L’atleta, interrogato il 21.6.2005, dichiarava che, mentre era in attesa di effettuare il controllo antidoping, un collaboratore della società (Domenico Gennarelli) gli consegnava una pasticca dicendogli che la stessa gli era stata prescritta dal dott. Uzzi al fine di facilitare la minzione. Domenico Gennarelli confermava di avere consegnato all’atleta la pasticca aggiungendo che la stessa gli era stata “mandata dal massaggiatore”, il quale l’aveva rassicurato che “il professore è informato” (riferendosi al dott. Uzzi) e comunque di avvisare il dott. Uzzi”. Il dott. Uzzi, con dichiarazione giurata dinanzi a pubblico ufficiale ha ammesso di avere somministrato una compressa di Lasix al calciatore Signorile Nicola “ciò è avvenuto davanti ai componenti presenti (medico e rappresentanti di lega) sotto la mia personale responsabilità, in quanto il giocatore, affetto da tensione nervosa, non era in condizione di effettuare la diuresi per l’esame delle urine richiesto”. La circostanza poi risulta dal verbale del controllo In tal caso, dunque, la somministrazione, anche a detta dello stesso medico, sarebbe avvenuta esclusivamente per facilitare la diuresi e prescinde del tutto da ragioni riconducibili ad un asserito stato di necessità in cui si sarebbe venuto a trovare, suo malgrado, il Signorile. Ebbene, si è già osservato che la somministrazione di Lasix allorché il calciatore abbia ingerito quantità di acqua ancora presenti nell’apparato digerente sia del tutto inutile e non supportata da alcun fondamento scientifico e mal si concilia con un intento di facilitare la minzione. Ma la finalità dichiarata dal medico risulta anche di dubbia attendibilità. Non si vede come mai non si potesse ovviare al ritardo della minzione con la consueta attesa che anche nel caso dei calciatori Sergi, Silvestri e Signorile, non appare fuori della norma. Del resto, l’assenza di un termine regolamentare entro cui deve espletarsi la minzione da parte dell’atleta, è dovuta proprio al fatto che la difficoltà ad urinare da parte dell’atleta costituisce un evento prevedibile che si verifica costantemente. Del resto, alle cronache sportive sono noti i casi in cui gli ispettori medici hanno atteso per ore e ore i calciatori ovvero hanno anche dormito con gli atleti nell’attesa di effettuare il prelievo. E tale circostanza deve essere ben nota al dott. Uzzi, il quale, per quanto dallo stesso dichiarato, ha maturato un’esperienza trentennale nel mondo dello sport. Non vi era dunque nessuna ragione di somministrare il Lasix per accelerare una procedura che non deve assolutamente compiersi entro termini prestabiliti. Di conseguenza, è più verosimile, in quanto maggiormente aderente ad una ricostruzione logicamente corretta della realtà fattuale, che il diuretico, in entrambi i casi, sia stato somministrato per “mascherare” una eventuale precedente assunzione di furosemide da parte dei calciatori. Ad ulteriore conferma di ciò, il fatto che sfornita di adeguato fondamento scientifico è anche l’affermazione del dott. Uzzi secondo cui una sola compressa di Lasix non sarebbe mai stata riscontrata nel controllo antidoping. Il concetto di “basso dosaggio” introdotto dal medico non è, a detta dei periti, accettabile, in quanto la compressa da 0,25 che è stata somministrata è una compressa normale che svolge un’azione farmacologia piena, è idonea a svolgere un effetto mascherante, a rivelare la sua presenza nell’urina, soprattutto se la minzione da parte degli atleti, come nel caso in esame, è avvenuta dopo il tempo necessario al farmaco per raggiungere il suo effetto In conclusione, il comportamento posto in essere dal dott. Uzzi in occasione delle gare sopra indicate concreta pienamente la violazione dell’articolo 1.9 del regolamento antidoping del CONI. Corretta, dunque, l’applicazione, da parte del Giudice di seconde cure della sanzione dell’inibizione - nella misura minima (come chiesto dalla Procura nell’atto di deferimento) – per anni quattro prevista espressamente per la somministrazione di sostanze vietate dall’art. 19.4.2. del Regolamento Antidoping. Va, pertanto, rigettato, per l’effetto il ricorso proposto dal dott. Uzzi avverso la decisione della C.A.F. com. uff. n. 9 del 29.9.2005. Visti gli art. 20.10 e seguenti del Regolamento dell’attività antidoping del Respinge il ricorso proposto dal Dott. Uzzi William avverso la decisione della CAF della FIGC di cui al Comunicato Ufficiale n. 9/C del 29 settembre 2005 e, per effetto, conferma la sanzione dell’inibizione per anni quattro (artt. 19.4.2 in relazione alla violazione di cui all’art. 1.9 del Regolamento Manda all’Ufficio di Segreteria per la comunicazione del dispositivo alle parti ed alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. PRESIDENTE
estensore

Source: http://www.sportfacilities.it/fileadmin/_temp_/coni/pdf/istanza_8_05.pdf

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